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Sarebbe cosa oziosa il ricercare quali fossero i più antichi
debiti e imprestiti fatti dal Comune di Lucca, de' quali rimanga
memoria nei documenti. A questo facile e pericoloso rimedio, tanto
gli antichi quanto i moderni reggitori hanno fatto ricorso ogni
volta che l'entrata è stata superata dalla spesa. Anzi le
nostre repubbliche, governate da mercanti e da prestatori, conobbero
ogni qualità di debiti, cioè i volontari, ed i forzati
ch'ebbero per lo più nome di Prestanze e si imposero a ragione
d'estimo di imprestiti e di possesso; quelli redimibili a scadenze
fisse; altri a scadenza incerta e volontaria per parte del Governo;
ora senza speciale garanzia, ora assicurati particolarmente sopra
qualche pubblica rendita; ora con interesse fisso, altre volte con
interesse eventuale da ricavarsi dal fruttato di certe regalìe,
alla cui amministrazione partecipava la massa de' creditori mediante
rappresentanti. Così i creditori usarono di trasmettere in
altre persone il credito, o per vendita o per altro contratto; e
se non è ricordo che in Lucca si facesse quello che i fiorentini
antichi dissero incantare il Monte, e che i moderni chiamano giuoco
di borsa, non è però inverosimile che tale malizia
si praticasse anche fra noi. Ma ciò che può dirsi
a gloria del Comune di Lucca, che per tanto tempo fu principe ed
assoluto, ed ebbe a sostenere tante e sì dure vicende, è
che mai venne meno alla pubblica fede e che i patti osservò
sempre con di imprestiti rigore, onde niuno mai fu defraudato né
de' frutti né del capitale fidatogli.
Le principali vicende degli imprestiti lucchesi si accenneranno
coll'enunciare i libri che ne rimangono.
N.°1. Libro delle Ragioni del prestito di 40 mila fiorini d'oro,
contratto nel 1329 da Gherardino Spinola, o per meglio dire dal
Comune di Lucca, con quattro mercanti genovesi, a fine di liberare
il territorio dai mercenari tedeschi.
N.i 2-8.-Nel tempo della signoria pisana gli imprestiti di Lucca, per
aver modo a pagare delle somme che si richiedevano dai poco discreti
padroni a brevissime scadenze, dovette ricorrere al sistema delle
Prestanze forzate sopra un piccol numero di cittadini ricchi, da
rifondersi poi sopra il frutto di talune gabelle. Queste Prestanze
furono assai frequenti, ma ne rimangono solamente pochi registri
sotto questi numeri.
N.° 9. gli imprestiti di Lucca in occasione di francarsi dalla signoria
di Pisa, ebbe a contrarre molti debiti con cittadini e con forestieri,
a patti e condizioni diverse, e provvedere quindi alle restituzioni
di mano in mano, con mezzi di compenso, come accadde per i debiti
che oggi si dicono fluttuanti. Di questi fu il piccolo imprestito
de' fiorini 1200, del Novembre 1369, di cui rimangono due registri
sotto il n.° 9. Di altri libri d'imprestiti anteriori al 1371
si ha memoria nei documenti, ma non furono conservati.
N.i 10-20. Questi debiti erano stati ordinariamente guarentiti mediante
cessioni parziali od oppignorazioni di gabelle, il che recava grandissimo
danno alla pubblica azienda, la quale con ciò aveva oramai
impacciati quasi tutti i suoi proventi. A tanto disordine provvide
però il Consiglio Generale, quando il 24 Gennaio 1371 decretava
che tutti i debiti, fatti dal 1 Settembre 1368, si riunissero in
uno solo, col frutto del 10 per cento, liberando le diverse entrate
del Comune da ogni singola garanzia, ed assegnando invece per sicurtà
de' creditori, sì per il capitale come per gl'interessi,
l'entrata della Dovana del Sale. A questa sicurtà si volle
dare la più solenne sanzione con altro decreto del 28 dello
stesso mese, dove fu ordinato che in futuro né al Comune
di Lucca né a qualsiasi altro Consiglio fosse conceduto di
metter mano nel provento del Sale, mutandone gli statuti o volgendone
il guadagno a qualsiasi altra necessità; ma questo rimanesse
intatto e colle leggi attuali, per i pagamenti dell'interesse, e
per la restituzione del capitale a tempo opportuno. Qualsiasi decreto
in contrario sia nullo; gli imprestiti di Lucca resti condannato in 4000
fiorini d'oro e più, se toccherà il denaro della Dovana,
e la pena cada a vantaggio della Chiesa di Roma. Il Podestà
sia obbligato a condannare il Gonfaloniere e gli Anziani che lasciassero
consigliare in tal senso, ed anche i consultori ed aringatori, in
fiorini 200. Il Podestà si opponga in Consiglio che su ciò
si consulti e si voti; e mancando anch'egli, sia condannato nel
suo sindacato in 500 di quelle monete. Di tutto questo si debba
dai Magistrati anzidetti e dal Podestà prestare un giuramento
particolare; ne sia fatta scrittura nel libro degli Statuti del
Comune; e ciò si osservi, finché i creditori non sieno
pagati ed il debito estinto. In altro amplissimo decreto del 16
Marzo, sempre dello stesso anno 1371, il quale non si trova nei
registri del Consiglio, ma negli Statuti della Dovana.
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