stipendio dipendenti privati e pubblici: stipendi e pensioni in busta paga

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IL PRESTITO SECONDO IL CODICE CIVILE

Il contratto di prestito viene così definito dall'Art. 1813 del Codice Civile: Il prestito e' il contratto col quale una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità.
In queste pagine tratteremo esclusivamente del prestito ipotecario che, normalmente, viene concesso da Banche o Finanziarie e finalizzato all'acquisto o alla ristrutturazione di immobili. Tale tipo di prestito, pur rientrando in quanto previsto dall'Art. 1813 del C.C., si caratterizza in quanto ipotecario e stipulato in forma di atto pubblico. E' ipotecario perché il mutuante (Banca o finanziaria), a garanzia del prestito, iscrive ipoteca sull'immobile ed è stipulato in forma di atto pubblico.

FINALITA' DEL PRESTITO

Il prestito può essere richiesto per: ACQUISTO; COSTRUZIONE o RISTRUTTURAZIONE d'immobile ovvero, per LIQUIDITA'.. Le procedure di concessione e di erogazione variano secondo la finalità per cui il prestito è richiesto.

PRESTITO PER ACQUISTO DI IMMOBILE

Tale tipo di prestito viene concesso per l'acquisto di un immobile, sia esso destinato ad abitazione principale del mutuatario o meno. La percentuale d'intervento dell'ente mutuante può variare secondo di chi eroga il prestito. Tale percentuale varia da un minimo del 50% ad un massimo dell'85% del valore dell'immobile o del prezzo di compravendita (il minore dei due). Normalmente l'atto di prestito è contestuale alla compravendita ed il relativo importo, dedotto delle spese, viene consegnato al mutuatario in unica soluzione solo successivamente all'iscrizione ipotecaria da parte del Notaio incaricato di redigere l'atto.