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RATEI


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494, Legge 108/26, 108/26, leasing, cessione 5 stipendio, cessione 1/5 dello stipendio, prestiti a protestati, finanziamenti a protestati, prestiti a pignorati, finanziamenti a pignorati, 154/92, legge 154/92, 180/50, dipendente, dipendenti, prestiti a dipendenti, copertura rischio finanziamento, copertura rischi, cambiale, rata prestito, rata finanziamento, rate prestito, rate finanziamento, soldi, euro, lire, capitale, capitale finanziato, finanziata, contratto, credito, debito, prestito con delega, prestiti con delega, finanziamento con delega, deleghe, dilazione, dilazioni, estinzione prestito, estinzione prestiti, estinzione, euribor, fideiussione, interessi zero, interessi agevolati, ipoteca, liquidità, mutuo prima casa, mutuo ristrutturazione, prezzo, prime rate, procura, garante, garanti, garanzia, rid, reddito, rendita, tasso d’interesse fisso, tasso d’interesse variabile, trasparenza bancaria, lavoro dipendente, tassi d’interessi.



I RATEI E I RISCONTI: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO
Premessa
Dopo aver considerato la dottrina ragioneristica e la prassi internazionale e tenuto conto del Documento n. 11 relativo a Bilancio d'esercizio - finalità e postulati, vengono enunciati i principi contabili indicati nei successivi paragrafi, ritenuti corretti ed atti a rilevare, valutare e rappresentare i ratei e i risconti attivi e passivi nel bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi, in un sistema contabile tradizionale a valori storici, nonché atti all'interpretazione e all'integrazione delle norme di Legge in materia.
Definizione e caratteristiche
I ratei e risconti nelle imprese mercantili, industriali e di servizi, utilizzati per trasformare i valori di conto in valori di bilancio, ineriscono a quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi.
In particolare, i ratei attivi e passivi rappresentano crediti e debiti in moneta. Essi misurano, rispettivamente, quote di proventi o di costi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo esercizio, ma di competenza, per la parte da essi misurata, dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio.
I risconti attivi esprimono quote di costi rilevati integralmente nell'esercizio in corso od in precedenti esercizi e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi.
I risconti passivi esprimono quote di proventi rilevati integralmente nell'esercizio in corso od in precedenti esercizi e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi.
Rilevazione e classificazione
La rilevazione dei ratei attivi e passivi costituisce una tipica scrittura di integrazione da redigere alla fine dell'esercizio nell'ambito di quelle di assestamento, che consentono di trasformare i valori di conto in valori di bilancio. La loro contropartita contabile è costituita, rispettivamente, dalla quota di proventi o di oneri da imputare al conto economico, sulla base del principio della competenza dell'esercizio in chiusura, purché ricorrano le condizioni dì cui all'ultimo periodo del quinto comma dell'art.2424 bis CC La rilevazione dei risconti attivi e passivi avviene nell'ambito delle c.d. scritture di rettifica, anch' esse da redigere alla fine dell'esercizio. Essi hanno quale contropartita le voci dei correlati oneri o proventi già contabilizzati, la cui quota parte dovrà essere stornata e rinviata al successivo (od ai successivi) esercizi, nel rispetto della competenza economica, purché ricorrano le condizioni del citato ultimo periodo dell'art. 2424bis CC
La rettifica così attuata produce la diretta riduzione dell'onere o del provento originariamente rilevato per modo che, nel conto economico, emerga la sola entità di competenza dell'esercizio.
Sul piano della metodologia, si ritiene che questa sia la forma corretta di contabilizzazione.
I disaggi e gli aggi sui prestiti costituiscono costi o proventi finanziari anticipati, da collocare rispettivamente nelle voci D) dell'attivo (disaggio, risconto attivo) ed E) del passivo (aggio, risconto passivo) al netto delle quote di competenza imputate negli esercizi precedenti ed in quello al quale si riferisce il bilancio. Il Codice Civile prevede all'. art 2426, comma 1, numero 7che «il disaggio sui prestiti deve essere SUO.


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